Cosa ha dichiarato in merito la Corte d’Appello di Venezia
Nella sentenza n. 2933/2020 dell’8 settembre 2020, la Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato di aderire alla seguente tesi: le clausole frutto di intese illecite e favorevoli alla banca non causano la nullità dell’intera fideiussione, ma danno luogo solamente a una nullità parziale relativa a quella clausole, purché queste non incidano sulla struttura e sulla causa del contratto nel suo insieme.
La pronuncia di nullità parziale, inoltre, non deve pregiudicare in alcun modo gli interessi in gioco. Al contrario, l’estensione della nullità delle singole clausole all’intero contratto ha carattere eccezionale: può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il contratto non sarebbe stato sottoscritto senza quelle specifiche parti colpite da nullità, ovvero che il contratto – senza quelle clausole dichiarate illecite – risulti non idoneo a realizzare le finalità per cui era stato redatto.
La Corte d’Appello di Venezia ha inoltre affermato che – nel caso specifico – le clausole in questione (di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia) sono funzionali all’interesse esclusivo della banca e che quindi solamente la banca potrebbe dolersi della loro nullità. Al contrario, l’interesse della controparte verrebbe meglio tutelato proprio a seguito dell’accertamento della non liceità delle clausole medesime.
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