Procedimenti ex articoli 696
e 696 bis c.p.c.

Due recenti ordinanze del tribunale di Treviso, emesse nel corso di procedimenti ex articoli 696 e 696 bis c.p.c., hanno accolto la linea difensiva presentata dal nostro studio legale dichiarando inammissibili i ricorsi della parte avversaria e – nel farlo – hanno posto una questione giuridica rilevante.
In particolare, i ricorsi promossi ex articolo 696 bis del codice di procedura civile, sono inammissibili qualora si verifichino le seguenti condizioni:

  • vi siano tra le parti più di un punto di dissenso, presupposto quest’ultimo di ammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c;
  • la soluzione della controversia richieda l’analisi di questioni giuridiche complesse;
  • sia necessario un giudizio di meriti per approfondire, in particolare, l’effettiva sussistenza dell’obbligazione;
  • non sia delineato in maniera chiara il successivo giudizio che si intende proporre, col rischio quindi di degradare la consulenza a strumento meramente esplorativo.

Lo studio legale Groppo offre assistenza qualificata e professionale ed è sempre a completa disposizione per fornirti tutte le informazioni che desideri, per una consulenza legale personalizzata, per chiarire dubbi: mettiti in contatto con noi.

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